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Profilo professionale odontotecnici(novembre 2008)

Articolo 1

(Figura e profilo)

1.        E’ individuata la figura dell’odontotecnico quale professione sanitaria afferente all’area tecnico assistenziale, ai sensi della legge 10 agosto 2000 n. 251.

2.        L’odontotecnico è l’operatore sanitario che, in possesso del titolo universitario abilitante, provvede, in qualità di fabbricante, alla progettazione esecutiva, alla costruzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico, in coerenza con la prescrizione, contenente le specifiche cliniche progettuali, rilasciata dall’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, cui è riservata , in via esclusiva ogni atto preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo.

3.        L’odontotecnico, su richiesta, alla presenza e sotto la responsabilità dell’abilitato a norma di legge all’esercizio dell’odontoiatria, può collaborare, solo all’interno di strutture odontoiatriche autorizzate ai sensi delle normative vigenti, agli atti di verifica di congruità dei dispositivi medici su misura, al solo scopo di  ottimizzare tutti gli elementi relativi al manufatto che lui stesso realizza. L’odontotecnico svolge le predette attività di verifica e ottimizzazione, al di fuori del cavo orale del paziente.

 

Articolo 2

( Contesti e profili )

 

1.        La produzione dei dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico viene realizzata esclusivamente all’interno di un laboratorio in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e sotto l’esclusiva responsabilità dell’odontotecnico .

2.        L’odontotecnico, nell’ambito delle proprie competenze :

·         è responsabile dell’organizzazione, pianificazione e qualità degli atti professionali svolti;

·         esegue, su indicazione dell’abilitato all’esercizio dell’odontoiatria le modifiche sui dispositivi medici su misura in campo odontoiatrico ;

·         svolge attività didattica ai sensi dell’articolo 6 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni.

 

1.        L’odontotecnico esercita la sua attività professionale in regime di dipendenza, all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private ovvero in regime di lavoro autonomo.

 

Articolo 3

(Abilitazione)

 

1.        Per esercitare la professione sanitaria di Odontotecnico è necessario conseguire la relativa laurea  ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e dei decreti attuativi dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

2.        La  laurea di cui al comma 1 costituisce titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria di odontotecnico.

3.        Le Università provvedono alla formazione dell’odontotecnico attraverso la Facoltà di Medicina e Chirurgia in collaborazione con altre facoltà,  nell’ambito delle risorse dei rispettivi bilanci e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4.        L’istituzione della professione sanitaria di odontotecnico non comporta variazioni alle posizioni contenute nei vigenti contratti di lavoro.

 

Articolo 4

(Norma finale)

 

1.        A partire dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento del presente Accordo, le disposizioni del decreto del Ministro della Sanità del 23 aprile 1992 (Disposizioni generali per l’ammissione ai corsi per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché la durata e la conclusione dei corsi stessi), limitatamente ai corsi per l’esercizio dell’arte ausiliaria di odontotecnico, sono abrogate, garantendo, comunque il completamento degli studi agli allievi che siano già iscritti ai corsi stessi entro l’anno scolastico 2009-2010 e garantendo l’idoneità al proseguimento dell’attività, secondo la normativa vigente, a coloro che hanno conseguito il titolo di odontotecnico.

 

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